Descrizione Bando
AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022
Sono state pubblicate le modalità per la presentazione delle domande di aiuto 2020 per i rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi – campagna assicurativa 2020 https://bit.ly/3vSfnjX.
Il decreto sostiene la stipula di polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di fascicolo aziendale.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l’inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell’allevamento.
Secondo le disposizioni del decreto, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell’aiuto, nonché l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell’ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell’allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) Le imprese diverse dalle PMI;
b) Le imprese in difficolta, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Tipologia di interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o giù certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) Nella polizza devono essere riportati i dati richiesti nel decreto attivo della compagnia assicurativa;
b) La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all’anno solare;
c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all’agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici indicati nell’avviso pubblico. L’entrata in copertura delle polizze non puo’ avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2020 e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;
d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie, riportate nel presente avviso pubblico, a cui possono aggiungersi quelle facoltative;
e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, come specificate dal presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;
f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell’Anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;
g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall’agricoltore nell’ambito del SGR;
h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all’agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, e coprire esclusivamente i rischi riportati nel decreto. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 al 31 maggio 2020;
i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l’accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l’intera produzione per comune del prodotto frumento;
j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un’avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l’utilizzo di indici biologici e/o metereologici;
k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all’agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive e coprire esclusivamente i rischi riportati nel decreto. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 e entro le scadenze riportate;
l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l’accesso al risarcimento, da applicare sull’intera produzione assicurata per comune;
m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti o entrare in copertura dopo l’insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati;
n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non e’ consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l’abbinamento ad un solo PAI;
o) Per ogni polizza è ammesso l’abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso è a carico dei fondi FEASR;
p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Entità e forma dell’agevolazione
Per l’attuazione del presente decreto è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 12.000.000,00, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.
Scadenza
Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.