Descrizione Bando
Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 – «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare», per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro.
Il decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
Accedono agli incentivi gli impianti per i quali gli interventi indicati nel decreto non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.
Ai fini del decreto gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi a partecipare alle procedure svolte successivamente alla pubblicazione dell’avviso i soli soggetti titolari degli impianti che rispettano il requisito indicato nel decreto.
Tipologia di interventi ammissibili
Accedono alle procedure competitive gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva UE ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», nonchè ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
1) l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
2) l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
d) nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi «Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria»;
f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici, deve essere assicurata la conformità alla direttiva UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi;
g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non e’ richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.
Spese ammissibili
Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale:
a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l’autoconsumo aziendale del biometano;
b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
d) i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria è pari a 1.730,4 milioni di euro.
Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate di seguito: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0606600100010110001&dgu=2022-10-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-26&art.codiceRedazionale=22A06066&art.num=1&art.tiposerie=SG;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità indicate nel decreto.