Ministero del Turismo. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico.

Indice

Descrizione del bando

Nell’ambito della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo” (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stata istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie a soggetti indicati nel bando e ai giovani fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Beneficiari

La sezione speciale è rivolta a:

  • imprese alberghiere, strutture agrituristiche e strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, tra cui stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici;
  • giovani fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Possono accedere alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. La garanzia è concessa anche a beneficiari finali con esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.

Tipologia di interventi ammissibili

Le garanzie sono concesse su finanziamenti singoli o su portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente”, o per garantire la continuità aziendale delle imprese turistiche e assicurare il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è suddivisa come segue:

  • 100 milioni di euro per il 2021;
  • 58 milioni di euro per il 2022;
  • 100 milioni di euro per il 2023;
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La garanzia è concessa a titolo gratuito, con un importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro. La percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. La percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Scadenza

La disponibilità delle garanzie è garantita fino all’esaurimento dei fondi.

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